Le Obbligazioni

Obbligazioni e Contratti…

obbligazione (artt. 1173 ss c.c.)

E’ il rapporto tra due parti in virtù del quale una di esse (debitore) è tenuta ad effettuare una determinata prestazione a favore dell’altra (creditore).

L’obbligazione può, quindi, definirsi come un vincolo giuridico caratterizzato da debito(il dovere di adempiere l’obbligazione) e responsabilità (momento che consegue all’inadempimento e che comporta, ai sensi dell’art. 2740 c.c., l’assoggettamento di tutto il patrimonio presente e futuro, del debitore all’azione esecutiva del creditore).

La prestazione oggetto dell’obbligazione può consistere in un fare, non fare o dare. Tale prestazione deve, ai sensi dell’art. 1174 c.c., essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.

L’art. 1175 c.c. pone un dovere di correttezza a carico delle parti, richiamando così, anche in tema di rapporti obbligatori, il generale principio della buona fede.

L’adempimento della prestazione estingue l’obbligazione. Questa può estinguersi anche per compensazione, confusione, prestazione in luogo dell’adempimento, impossibilità sopravvenuta della prestazione, novazione e remissione.L’inadempimento dell’obbligazione è fonte di responsabilità contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c., e determina l’obbligo di risarcire il danno.

contratto (artt. 1321 ss. c.c.)

L’art 1321 c.c. definisce il contratto come l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Il contratto è espressione dell’autonomia negoziale, intesa quale potere delle parti di autoregolamentare i propri interessi (art. 1322 c.c.).
E’ un negozio giuridico bilaterale o plurilaterale, poiché si perfeziona con il consenso di due o più parti.

  • Elementi essenziali

L’art. 1325 c.c. individua gli elementi essenziali del contratto, la ciu mancanza dà luogo alla nullità dello stesso. 
Essi sono: l’accordo delle parti, costituito dal reciproco consenso in ordine al contenuto dell’autoregolamento; l’oggetto, cioè, in senso lato, il contenuto del contratto, in senso stretto, la prestazione (cd. oggetto immediato) e il bene che ne è oggetto (cd. oggetto mediato); la causa, che è definita come la funzione economico-sociale che il negozio mira a raggiungere, e la forma, che è il mezzo attraverso il quale si manifesta la volontà contrattuale.

  • Elementi accidentali

Sono quegli elementi che possono essere apposti liberamente dalla volontà delle parti al fine di introdurre nell’atto i particolari interessi da esse perseguiti. Di conseguenza essi sono uno strumento attraverso cui viene attribuita rilevanza giuridica nel contratto ai motivi individuali.

  • Conclusione del contratto

Affinché si realizzi l’accordo tra le parti è necessario che alla proposta segua l’accettazione: il contratto, infatti, si ritiene concluso quando l’accettazione giunge a conoscenza del proponente (art. 1326).
Entrambe le dichiarazioni hanno carattere recettizio. La proposta può essere revocata fino a quando il proponente non abbia conoscenza dell’accettazione dell’altra parte; parimenti la revoca dell’accettazione ha effetto se arriva a conoscenza del proponente prima della dichiarazione dell’accettazione stessa.

Se l’accettazione non è conforme a tutte le clausole contenute nella proposta, o è anche parzialmente difforme, vale come controproposta. Proposta e accettazione, inoltre, devono avere la forma richiesta dal contratto che si vuole concludere.

Accanto al classico schema di conclusione del contratto, il codice prevede alcune modalità particolari di perfezionamento:

  • accettazione tacita (o esecuzione senza preventiva risposta): si ha quando l’esecuzione automatica del contratto è richiesta dal proponente ovvero dalla natura dell’affare o dagli usi; in tal caso il contratto si conclude nel tempo e nel luogo in cui ha inizio l’esecuzione, senza necessità di una preventiva risposta dell’accettante, ed il proponente non potrà revocare la proposta una volta che l’esecuzione sia iniziata (art. 1327 c.c.);
  • contratto con obbligazione del solo proponente (art. 1333 c.c.): in tal caso la proposta diretta alla conclusione del contratto è irrevocabile (cfr. art. 1329 c.c.) appena giunge a conoscenza del destinatario, il quale può rifiutare la proposta nel termine stabilito dalla natura dell’affare o dagli usi; in mancanza di rifiuto, il contratto è concluso;

contratto con se stesso: si ha quando la volontà negoziale è espressa da un solo soggetto, in qualità di rappresentante di una o di entrambe le parti (art. 1395 c.c.).


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