Risarcimento Danni
il risarcimento del danno (artt. 1223-1227 e 2056 c.c.)
Funzione precipua del risarcimento del danno è la reintegrazione del pregiudizio conseguente all’inadempimento contrattuale o ad un fatto illecito.
La legge distingue tra risarcimento:
- in forma specifica, consistente nella riproduzione di una “situazione materiale corrispondente a quella che sarebbe sussistita se non fosse intervenuto il fatto” produttivo dell’obbligazione risarcitoria;
- per equivalente, comportante il pagamento di una somma di denaro risarcibile nei soli casi determinati dalla legge (art. 2059) e sempre che il fatto costituisca reato.
Il danno si distingue in patrimoniale e non patrimoniale, quest’ultimo risarcibile nei soli casi determinati dalla legge (art. 2059) e sempre che il fatto costituisca reato.
Il risarcimento del danno deve comprendere sia il danno emergente, sia il lucro cessante.Nel caso di danno da inadempimento o ritardo contrattuale, il risarcimento del danno è limitato ai soli danni prevedibili nel momento in cui sorse l’obbligazione, a meno che l’inadempimento abbia carattere doloso, mentre tale prevedibilità non rileva nell’ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
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