Assegno Divorzile Ed Onere Probatorio: Come Si Può Procedere Al Confronto Reddituale Tra Coniugi
Scelte di vita nel matrimonio. Cosa accade quando, tra le scelte correlate al proprio matrimonio, la donna decide di rinunciare al lavoro ed alla carriera per dedicarsi interamente alla famiglia? Nulla di che, in verità, purché la scelta sia stata oggetto di discussione tra i coniugi e liberamente assunta dalla moglie. Ma poiché la vita reale è ben diversa dalle favole che da piccole raccontavano i nostri cari, può accadere che, a seguito della crisi familiare, la donna sia costretta a far valere i propri diritti prima, in sede di separazione, e dopo, nel divorzio. E, soprattutto, in quest’ultima ipotesi, sarà sempre a carico della donna, richiedente l’assegno divorzile, l’onus probandi di dimostrare al giudice che le differenze reddituali, all’epoca del divorzio, discendono direttamente dalle vecchie scelte comuni di vita della ex coppia.
Nel caso pervenuto alla Suprema Corte accadeva che, successivamente al proprio divorzio, una donna ricorreva presso la corte di appello competente avverso la sentenza che aveva rigettato la sua domanda di assegno divorzile nei confronti dell’ex coniuge ma la corte, a sua volta, rigettava il gravame in quanto la appellante non aveva dimostrato la mancanza di adeguati mezzi economici nè di non essere in grado di procurarseli, non avendo prodotto la documentazione dimostrativa degli stessi, così precludendo il confronto reddituale tra le parti. Inevitabile era, a questo punto, la proposizione del ricorso per Cassazione della donna avverso questa pronuncia.
Il decisum della Suprema Corte di Cassazione. Tuttavia, la fortuna risultava non essere dalla parte della ricorrente che, ancora una volta, vedeva rigettate le proprie richieste con diverse motivazioni. In particolare, gli Ermellini dichiaravano infondate le doglianze della stessa relative alla violazione, da parte della corte di appello, del principio secondo cui l’assegno divorzile deve tendere a ricostituire il tenore di vita coniugale ma, principalmente, di assistere il coniuge che è privo incolpevolmente di mezzi adeguati e poi di riequilibrare le condizioni economiche degli ex coniugi, nei casi in cui vi sia la prova che la sperequazione reddituale in essere, all’epoca del divorzio, sia direttamente causata dalle scelte comuni di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno oppure di quello comune. Inoltre, la Suprema Corte rigettava anche le difese della donna fondate sull’omesso esame, ritenuto decisivo per il giudizio, della percezione da parte dell’ex marito di rendite immobiliari in aggiunta al reddito da lavoro dipendente, nonché della percezione da parte dello stesso di un reddito netto nel 2003 superiore a quello indicato in corso di causa dall’uomo. In conclusione, la ricorrente evidenziava la significativa capacità economica dell’ex coniuge contrariamente alla propria, in quanto disoccupata e priva di redditi. Ma secondo la Corte il motivo presenta profili di perplessità là dove censura l’accertamento dei redditi dell’ex marito con riferimento sia al reddito da lavoro sia alle rendite da locazione e si appunta sui redditi accertati con riferimento ad un anno risalente nel tempo e, quindi, non decisivo per l’esito del giudizio. Dunque, per gli Ermellini bene hanno fatto i giudici di appello che hanno giudicato non provata la allegazione della ricorrente di avere scarse capacità reddituali con riferimento alla quale la stessa si è limitata di genericamente dedurre di essere priva di redditi senza precisare se, quando e quali prove abbia proposto a riguardo nel giudizio di merito. E ciò, come rilevato nella stessa sentenza impugnata, ha precluso il confronto reddituale che è un passaggio necessario ai fini dell’attribuzione della quantificazione dell’assegno.
Con riferimento alle doglianze della ricorrente sul fatto che la corte di appello avesse trascurato altri fatti decisivi per il giudizio e, precisamente, di aver ella svolto lavori in nero che non poteva dimostrare documentalmente ma dai quali ricavava redditi comunque insufficienti a farle conservare il tenore di vita matrimoniale oltre che la prova del proprio stato di disoccupazione, costituita da un certificato del centro per l’impiego della competente provincia. Per gli Ermellini entrambi i motivi, trattati congiuntamente, sono inammissibili nella parte in cui sono diretti a criticare apprezzamenti di fatto incensurabili, contrapponendo loro elementi fattuali, come quello riguardante il proprio stato di disoccupazione, valutati in senso diverso dalla corte di merito che ha fondato il giudizio di capacità lavorativa sulla base di dati ulteriori. Inoltre, per la Corte è plausibile quanto rilevato nella sentenza impugnata, la quale ha ritenuto essere conseguenza di una scelta della stessa donna il fatto dedotto di non poter dimostrare adeguatamente i propri redditi, in quanto derivanti da lavori svolti in nero per esercizi commerciali. Inoltre, gli stessi motivi sono ritenuti dalla Suprema Corte infondati nella parte in cui la ricorrente rivendica l’inesistente diritto alla conservazione del tenore di vita matrimoniale nè si potrebbe giungere ad una diversa conclusione valorizzando oltremodo la funzione perequativa e compensativa dell’assegno divorzile, nei casi in cui il coniuge richiedente -come nel caso di specie- non abbia dimostrato nel giudizio di merito di non avere redditi adeguati o di non potersi procurare per ragioni oggettive. Ragionando diversamente, cioè riconoscendo l’assegno divorzile anche alla moglie che non si trova nelle condizioni richieste dalla legge, risulterebbe negata la funzione assistenziale che deve pur sempre di conoscersi all’assegno ma in pari misura, o in via equiordinata, alle altre sue note funzioni, mentre sarebbe attuata solo la funzione perequativo-compensativa dell’assegno. Tanto premesso, il suddetto criterio perequativo-compensativo viene in rilievo nei casi in cui vi sia la prova, di cui è onerato il coniuge che richiede l’assegno, che la sperequazione reddituale in essere all’epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte comune di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio individuale e comune, condizioni queste che, secondo la Corte, nel caso di specie la ricorrente non ha dimostrato nè dedotto nel giudizio di merito.
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