CIAO ALL’ASSEGNO DIVORZILE SE HAI UNA CONVIVENZA COL NUOVO COMPAGNO
Nuova famiglia di fatto per la moglie divorziata. Legittima, di conseguenza, la decisione dei Giudici di revocare l’originario assegno previsto a suo favore. Vittoria definitiva, quindi, per l’ex marito, che può considerarsi libero dall’obbligo di versare 400 euro mensili a quella che è stata per anni la sua compagna di vita (Cassazione, ordinanza n. 406/19, sez. VI Civile – 1, depositata oggi).
Convivenza. Passaggio decisivo in appello: lì, alla luce anche di quanto riportato da un investigatore privato, i giudici ritengono evidente che la donna «conviva con un altro uomo», abbia quindi creato una «nuova famiglia di fatto» e debba perciò rinunciare all’«assegno divorzile» – 400 euro mensili – versatogli sinora dall’ex marito.
Questa visione è condivisa dai giudici della Cassazione, i quali respingono le obiezioni proposte dal legale della donna.
Inutile il richiamo al fatto che ella «benefici di un contributo di assistenza dal Comune di residenza». Questo dato non può dimostrare, contrariamente a quanto sostenuto dalla donna, «l’inesistenza della stabile convivenza con il suo compagno».
Ciò che conta è invece che lei viva sotto lo stesso tetto «in maniera stabile e duratura» col suo nuovo uomo. Logico perciò, secondo i giudici, parlare di «nuova famiglia di fatto», e cancellare l’originario diritto della donna a percepire dall’ex marito «l’assegno divorzile».
Avv. Carlo Ioppoli – Presidente Avvocati Familiaristi Italiani
Per contatti : avvocatoioppoli@gmail.com oppure 06.83395445
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