Correttivo Cartabia, già in vigore: quali novità nel processo di famiglia?

Innanzitutto, il decreto interviene sull'art. 473 bis c.p.c. che riguarda l'ambito di applicazione del rito unitario in materia di persone, minorenni e famiglia, prevedendo che tale procedimento si applica anche alle domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari, domande che pertanto sono attratte al nuovo rito al fine di economia processuale e di trattare questioni strettamente connesse.

Esclusi, invece, i procedimenti di scioglimento della comunione legale che seguono il rito ordinario come lo scioglimento della comunione legale ed ereditaria.

Sempre nell'art. 473 bis c.p.c. viene introdotto il potere del giudice di disporre il mutamento del rito per tutte le ipotesi in cui una causa soggetta al rito speciale venga introdotta nelle forme del rito ordinario e viceversa. Pertanto, quando il giudice rileva che uno dei procedimenti previsti dal primo comma è promosso in forme diverse da quelle previste dal titolo IV bis sul rito unico, ordina il mutamento del rito e fissa l'udienza di cui all'articolo 473-bis.21 c.p.c. assegnando alle parti termini perentori per l'eventuale integrazione degli atti.

Al contrario, quando rileva che una causa, promossa nelle forme stabilite dal presente titolo, riguarda un procedimento diverso da quelli previsti dal primo comma, il giudice, se la causa stessa rientra nella sua competenza, ordina il mutamento del rito dando le disposizioni per l'ulteriore corso del processo, altrimenti dichiara la propria incompetenza e fissa un termine perentorio per la riassunzione della causa con il rito per essa previsto.

Circa le tempistiche, si precisa che tali provvedimenti sono pronunciati non oltre la prima udienza per consentire una rapida trattazione della causa nella sede opportuna. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le forme del rito seguito prima del mutamento e restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.

All'art. 473 bis n. 14 c.p.c. – relativo al deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza – al primo comma si introduce un'ulteriore ipotesi (oltre a quella già prevista di convenuto legalmente incapace) in cui il Presidente nomina un curatore speciale al convenuto quando si tratti di persona con disabilità psichica.

All'ultimo comma dell'art. 473 bis n. 14 c.p.c. si aggiunge la facoltà del giudice di abbreviare fino alla metà i termini di cui a tale articolo ovvero al n. 17 in ordine allo scambio delle difese tra le parti. Tale previsione, raccoglie le sollecitazioni pervenute da più parti e consente, da un lato, una più celere trattazione delle cause che richiedano speditezza e, dall'altro, un migliore coordinamento con il potere di emettere provvedimenti indifferibili inaudita altera parte e con la successiva udienza volta alla conferma, modifica o revoca dei provvedimenti stessi, ai sensi dell'articolo 473 bis.15 c.p.c..

Il Correttivo Cartabia, precisa all'articolo dedicato ai c.d. provvedimenti indifferibili (n. 15, art. 473 bis c.p.c.) che il giudice che provvede inaudita altera parte deve fissare l'udienza per il contradditorio delle parti «davanti a sé».

Inoltre, aggiunge un ultimo comma all'art. 473 bis n. 15 c.p.c. – dedicato alla pronuncia dei provvedimenti indifferibili – ai sensi del quale «l'ordinanza con cui il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti adottati ai sensi del primo comma è reclamabile solo unitamente a quella prevista dall'articolo 473-bis.22 c.p.c.». (al n. 22 si prevede che il giudice emette i provvedimenti temporanei ed urgenti opportuni nell'interesse delle parti).

Si aggiunge, all'art. 473 bis n. 19 – nuove domande e mezzi di prova – che le decadenze previste dagli articoli 473-bis.14, 473-bis.16 e 473-bis.17 del codice di procedura civile, operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili, prevedendo nell'elenco anche il n. 16 prima non compreso. Con ciò significando che la decadenza del convenuto dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali, prevista dall'articolo 473-bis.19 c.p.c., opera solo con riferimento alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili e non anche per quelle che riguardano diritti indisponibili.

Viene modificato il n. 24 dedicato al reclamo dei provvedimenti temporanei ed urgenti inserendo i seguenti due primi commi:

Si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello:

1) contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell'articolo 473 bis.22 c.p.c.;

2) contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori o ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.

Si precisa, all'ultimo comma che avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al primo comma, n. 2 è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione.

Pertanto, il mezzo di reclamo previsto dal secondo comma – relativo ai provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché a quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori – non si differenzia da quello previsto al primo comma, relativo ai provvedimenti temporanei e urgenti pronunciati all'esito della prima udienza, e che anch'esso si propone alla corte d'appello.

Il Correttivo interviene altresì in sede d'appello in particolare al n. 34 – udienza di discussione – precisando all'ultimo comma che il giudice dell'appello può adottare i provvedimenti di cui agli articoli 473 bis.15 e 473 bis.22 c.p.c.

Il reclamo previsto dall'articolo 473 bis.24 c.p.c. si propone alla stessa corte di appello, che decide in diversa composizione. Ove non sia possibile comporre altro collegio specializzato in materia di stato delle persone, minorenni e famiglie, la corte trasmette senza indugio gli atti alla corte di appello più vicina. Se ammette nuove prove, dà con ordinanza i provvedimenti per la loro assunzione, per la quale può delegare il relatore.

La disposizione interviene sul giudizio di appello (art. 473 bis.34 c.p.c.) al fine di specificare che anche i provvedimenti temporanei emessi dalla corte d'appello sono reclamabili, ovviamente nei limiti di cui all'art. 473 bis.24 c.p.c., e che il reclamo si propone alla stessa corte d'appello che decide in diversa composizione, prevedendo un meccanismo automatico di trasmissione d'ufficio degli atti. Si è infatti voluto, da un lato, preservare la specializzazione dei magistrati chiamati a decidere sul reclamo, considerata la peculiarità della materia.

Il Correttivo Cartabia, interviene anche sull'emissione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari disciplinato dall'art. 473 bis n. 70 c.p.c. : è stato inserito un nuovo ultimo comma dell'articolo 473 bis.71 c.p.c., per effetto del quale se è già pendente un procedimento (ad esempio) di separazione, di divorzio o di decadenza dalla responsabilità genitoriale la domanda di adozione di ordini di protezione deve essere rivolta al giudice davanti al quale pende la causa.

È stato inserito un nuovo articolo, 473 bis.72 c.p.c., il quale prevede che le norme in materia di ordini di protezione si applicano anche se la condotta pregiudizievole e tenuta da, o nei confronti di, un componente del nucleo familiare diverso dal coniuge, dalla parte dell'unione civile o dal convivente.


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