Genitore deve versare il mantenimento anche se il figlio maggiorenne prende la pensione di invalidità e indennità di accompagnamento

Confermato il contributo genitoriale al mantenimento del figlio maggiorenne ma disabile anche se quest’ultimo percepisce la pensione di invalidità o l’indennità di accompagnamento.

Ufficializzato il divorzio tra i genitori, il padre punta a vedere alleggeriti gli oneri economici posti a suo carico, con riferimento specifico all’assegno di mantenimento da versare per il figlio maggiorenne. Su quest’ultimo fronte, in particolare, inizialmente l’uomo viene obbligato a sborsare mensilmente 400 euro, cifra poi ridotta a 250 euro in primo grado e successivamente riportata a 400 euro in secondo grado. Per il giudice d’appello, difatti, va respinta ab origine la domanda di revisione dell’assegno di mantenimento in favore del figlio.

Centrale è il riferimento alle condizioni di salute del figlio, ossia alla documentazione pubblica proveniente dalla Commissione medica dell’Azienda sanitaria locale, documentazione che certifica la presenza di un handicap grave. In particolare, «dal punto di vista del quadro patologico, emerge dalla documentazione medica che [omissis] soffre di depressione maggiore, disturbo ossessivo compulsivo, ansia generalizzata, ipersonnia, per cui è in terapia psichiatrica, nonché di corioretinopatia con riduzione del visus».

A fronte di tali elementi, che certificano l’esistenza di un handicap grave che affligge il ragazzo, il giudice d’appello ricorda che, codice civile alla mano, vi è la possibilità di disporre un assegno in favore dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, mentre ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

Ragionando, quindi, sul caso di specie, il figlio va «equiparato, come figlio maggiorenne disabile grave, ad un figlio minore, ai fini del mantenimento», poiché «la sua non autosufficienza è diretta conseguenza della menomazione, con conseguente perdurante diritto al mantenimento, senza limiti temporali», precisa il giudice d’appello.

In questo quadro, poi, si inserisce la posizione del padre, il quale «non ha allegato a sostegno dell’istanza di revisione» del mantenimento «un peggioramento della propria situazione economica, bensì il mutamento delle condizioni del figlio» che, sottolinea il ricorrente, percepisce «trattamenti assistenziali (pensione di invalidità e indennità di accompagnamento)». A questa considerazione, il giudice d’Appello ribatte ricordando che «l’indennità di accompagnamento, costituendo misura assistenziale pubblica diretta a compensare i maggiori costi derivanti dalla patologia, non può essere computata quale risorsa economica idonea a ridurre o escludere il diritto al mantenimento».

Pertanto, a fronte della situazione, «i benefici assistenziali sopravvenuti in suo favore debbono ritenersi irrilevanti ai fini della modifica delle condizioni di mantenimento» e tale conclusione, precisa ancora il giudice d’appello, «non appare sostenibile solo con riferimento alla cosiddetta indennità di accompagnamento, in ragione della precipua funzione svolta, ma va estesa a tutti i sussidi che riposano su una situazione di disabilità».

A chiudere il cerchio provvedono i magistrati di Cassazione, respingendo le ulteriori obiezioni sollevate dal padre e confermando, quindi, l’obbligo di versare 400 euro al mese come mantenimento in favore del figlio.

In premessa, viene ribadito che «la certificazione di un handicap grave, certificazione proveniente da ente pubblico e adeguatamente documentata, consente di ritenere pienamente provata la condizione di disabilità grave».

Detto ciò, va respinta la tesi, secondo cui si dovrebbe tenere in considerazione, ai fini del miglioramento della posizione reddituale del figlio, anche della pensione di invalidità da quest’ultimo percepita.

Su questo fronte, difatti, i magistrati di Cassazione precisano che «lo Stato, in relazione all’indennità di accompagnamento e alle altre provvidenze in favore di soggetti invalidi, si fa carico non già dei doveri genitoriali, ma della condizione di specifico svantaggio che riguarda la persona (e di conseguenza il familiare che la assiste) in attuazione dei doveri di solidarietà propri del nostro sistema costituzionale, che persegue la uguaglianza sostanziale dei consociati, tramite interventi positivi in favore dei soggetti svantaggiati, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona».

Pertanto, tirando le somme, «la circostanza che un figlio minore benefici, in ragione della patologia da cui è affetto, di pensione di invalidità ovvero di indennità di accompagnamento non comporta il venir meno del diritto del genitore convivente a percepire il mantenimento da parte dell’altro genitore, in proporzione ai redditi di quest’ultimo, al fine di fare fronte alle esigenze organizzazione domestica e di cura del figlio, tenuto conto della finalità meramente assistenziale delle suddette provvidenze, le quali non escludono l’obbligo di mantenimento da parte del genitore», sanciscono i magistrati di Cassazione, aggiungendo che tale principio, valevole con riferimento ai figli minori, «è applicabile anche ai figli maggiorenni portatori di un handicap grave».

Cass. civ., sez. I, ord., 19 luglio 2026, n. 23538


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