Spese straordinarie dei figli: non possono essere divise al 50% tra i genitori se sussiste un divario reddituale e patrimoniale importante

Con sentenza emessa nel 2019 in un giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale di Roma disponeva in capo all'ex marito l'onere di versare alla ex moglie un assegno di divorzile dell'importo di € 800,00 mensili, di contribuire al mantenimento dei figli, maggiorenni ma ancora non autosufficienti, tramite il versamento della somma complessiva di € 1.800,00 mensile e poneva a carico di entrambi i genitori l'onere di contribuire al 50% delle spese straordinarie dei figli.

L'ex marito, non soddisfatto della decisione di primo grado ricorreva in Appello. Con sentenza del 2024, la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, rideterminava l'importo dovuto dal padre a titolo di mantenimento dei figli nella misura di € 1.200,00. Sul punto, la Corte territoriale osservava che il giudice di primo grado era giunto alla decisione impugnata sulla base della considerazione che la moglie si era dedicata, nonostante il suo impegno lavorativo, per la gran parte alla cura ed alla crescita dei figli, regolando le proprie scelte lavorative in modo tale da prediligere un orario part-time, seguendo il marito nelle diverse sedi in cui era stato chiamato a lavorare. La donna aveva persino rifiutato una proposta di avanzamento di carriera per non sottrarre tempo alla cura dei figli minori e pertanto, anche alla luce degli accantonamenti di risparmi che l'uomo aveva potuto effettuare negli anni, anche grazie al sacrificio della ex moglie, non vi era dubbio in ordine alla sussistenza di uno squilibro reddituale e patrimoniale tra le parti pur pienamente autosufficienti. In riferimento ai sacrifici effettuati dalla donna veniva poi sottolineato, correttamente, dal giudice di secondo grado che la signora a seguito della nascita del secondo figlio aveva dovuto lasciare l'incarico passando al part-time in vista delle maggiori incombenze connesse alla maternità e tale scelta aveva comportato diverse rinunce ad occasioni di progressione di carriera, come era stato testimoniato anche dai di lei datori di lavoro e colleghi.

La Corte d'Appello evidenziava, inoltre, che nessuna prova era stata fornita dall'ex marito circa la già intervenuta compensazione dei sacrifici professionali affrontati durante il matrimonio dalla donna.

Terminata l'istruttoria i giudici di secondo grado, tenuto conto della durata del matrimonio e dei sacrifici effettuati dalla moglie confermava l'assegno divorzile statuito in primo grado e riduceva l'importo dovuto dall'ex marito per il mantenimento dei figli, che veniva rideterminato nella misura di euro 1200,00 mensili in quanto il figlio maggiore viveva in Svezia per ragioni di studio ed era quindi molto meno presente presso l'abitazione materna. Veniva, poi, confermata la ripartizione al 50% delle spese straordinarie relative ai figli, alla stregua delle concrete risorse di ciascun genitore.

Riduzione del contributo al mantenimento dei figli e divisione delle spese straordinarie

Avverso la decisione della Corte d'Appello la donna proponeva ricorso in Cassazione con sette motivi.

La donna lamentava infatti, con il primo motivo che la Corte d'Appello non aveva correttamente valutato le attuali esigenze dei figli; con il secondo motivo che la Corte d'appello non aveva correttamente valutato il tenore di vita goduto dai figli in costanza di matrimonio, avendo motivato la riduzione della corresponsione dell'assegno di mantenimento sulla sola base che il figlio maggiore viveva in Svezia; con il terzo motivo che la Corte territoriale aveva fatto decorrere la revisione dell'assegno di mantenimento dei figli a far data dalla introduzione dell'Appello, violando il principio giurisprudenziale secondo il quale l'assegno di mantenimento dei figli, avendo natura alimentare, non è ripetibile; con il quarto motivo che la Corte territoriale aveva confermato la ripartizione delle spese straordinarie dei figli al 50%, tra gli ex coniugi, dopo aver ritenuto provato che l'uomo poteva usufruire di benefit aziendali per il rimborso delle spese scolastiche e di trasporto dei figli; con il quinto motivo che la Corte d'Appello aveva correlato la riduzione dell'assegno di mantenimento di entrambi i figli alla frequenza degli studi universitari all'estero del solo figlio maggiore, con ciò penalizzando senza motivo la figlia minore; con il sesto motivo lamentava l'erronea ricostruzione del divario reddituale delle parti e omessa valutazione di un fatto decisivo in quanto la Corte d'Appello, pur avendo riconosciuto che non vi era dubbio in ordine alla sussistenza di uno squilibrio reddituale e patrimoniale tra le parti, aveva omesso di tener conto del fatto che l'ex marito disponesse di un reddito da lavoro netto pari a circa il quadruplo di quanto percepito dall'ex coniuge; infine, con il settimo motivo, lamentava la mancata considerazione dell'aumento negli ultimi quattro anni del valore degli accantonamenti dell'uomo.

Letto il ricorso, la Corte di Cassazione riteneva fondato il primo, il terzo, il quarto e il quinto motivo argomentati dalla ex moglie, ed in particolare in punto mantenimento dei figli e spese straordinarie evidenziava che  la Corte territoriale, erroneamente, aveva disposto la riduzione dell'assegno per i figli sulla base del solo trasferimento del figlio maggiore della coppia in Svezia per studio, intendendo dire che sarebbero state risparmiate le spese di vitto in Italia, senza tuttavia, tenere in considerazione che sarebbero in ogni caso rimaste quelle per il vitto all'estero, questione non esaminata dalla Corte di merito, unitamente al profilo del pregiudizio subito a seguito della riduzione anche del secondo figlio. La statuizione impugnata non aveva fatto buona applicazione dei principi in materia tenuto conto che non erano stati evidenziati fatti sopravvenuti straordinari decisivi, incidenti sul principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale.

Secondo la Suprema Corte, i giudici di secondo grado avrebbero dovuto spiegare perché ciò rispondeva all'interesse dei figli alla luce delle specifiche circostanze del caso concreto che tuttavia non venivano illustrate. Non veniva infatti, chiarito il motivo secondo cui il trasferimento del figlio, di fatto, avrebbe esonerato la madre dal provvedere al figlio che stava studiando all'estero.

In riferimento al terzo motivo, la Corte di Cassazione - evidenziando il principio secondo cui in ogni ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita; il diritto di ritenere quanto è stato pagato, tuttavia, non opera nell'ipotesi in cui sia accertata l'insussistenza «ab origine», quanto al figlio maggiorenne, dei presupposti per il versamento e sia disposta la riduzione o la revoca del contributo, con decorrenza di regola collegata alla domanda di revisione o, motivatamente, da un periodo successivo – sottolineava come nel caso di specie, non veniva in rilievo ipotesi d'insussistenza ab origine dei presupposti del mantenimento dei figli minori, trattandosi di riduzione dell'assegno per fatti sopravvenuti per i quali avrebbe dovuto valere il principio generale della domanda in Appello.

Infine, in punto ripartizione delle spese straordinarie, la Corte di Cassazione, in accoglimento del motivo della ricorrente, ricordava che le stesse devono essere ripartite in base al reddito reale e alle capacità economiche effettive. Sul punto i Giudici evidenziavano l'importanza di distinguere tra due tipi di spese: quelle ordinarie e quelle straordinarie. Le spese ordinarie sono quelle prevedibili e ricorrenti (anche se non quotidiane), e possono essere coperte con il normale assegno di mantenimento stabilito dal giudice, senza bisogno di ulteriori azioni legali, purché siano chiaramente quantificabili. Le spese straordinarie, invece, sono imprevedibili e di importo rilevante. Proprio per queste caratteristiche, non possono essere automaticamente rimborsate sulla base del titolo originario, ma richiedono un procedimento separato per verificare se siano adeguate alle esigenze del figlio e proporzionate alle possibilità economiche dei genitori.

Nel caso in esame, la Corte d'Appello aveva deciso di dividere le spese straordinarie al 50% tra i due genitori, basandosi solo sui loro redditi. Tuttavia, tale decisione non poteva che essere ritenuta contraria ai principi ormai granitici in giurisprudenza in quanto non aveva tenuto conto del netto squilibrio economico tra le parti, a vantaggio dell'ex marito. La regola della proporzionalità, quindi, non era stata rispettata.

Alla luce di quanto sopra, la Corte di Cassazione, in parziale accoglimento del ricorso presentato dalla donna, rinviava la causa avanti la Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.

Cass. civ., sez. I, ord., 10 luglio 2025, n. 18954

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