TUTTI I CONDOMINI DEVONO PARTECIPARE ALLE SPESE DI CONSERVAZIONE DEL TETTO

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 24927/19, depositata il 7 ottobre, chiamata a decidere su un caso di ripartizione delle spese condominiali tra condomini per quanto riguarda la manutenzione del tetto del fabbricato condominiale. A chiedere l’intervento degli Ermellini è una condomina che vuole sottrarsi dal pagamento delle suddette spese.

 

Il tetto come parte comune. Secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui risulta essere conforme la decisione di secondo grado, le parti dell’edificio in condominio, nella specie muri e tetti, ovvero le opere e i manufatti volti a preservare l’edificio da agenti atmosferici e dalle infiltrazioni di acqua piovana o sotterranea rientrano tra le cose comuni, proprio per la loro funzione necessaria all’uso collettivo; e le spese di conservazione di questi sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive.
Ed è per tal motivo che la ripartizione delle spese di manutenzione proporzionate all’uso delle cose comuni o correlate all’utilità che se ne tragga non si giustifica per quelle parti, come il tetto o la facciata destinate a servire in maniera uguale ed indifferenziata tutte le unità immobiliari dell’edificio.
Il ricorso della singola condomina deve essere dunque rigettato.


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